Art. 15 · ASSISTENZA RECIPROCA
ConvenzioneParte II

Art. 15

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ASSISTENZA RECIPROCA

In vigore dal 31 mar 1996
ASSISTENZA RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni: a) Direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell'assistenza; b) Agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali; c) Intese miranti a liberare la Parte che fornisce l'assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilità, ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonché a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso; d) Modalità di rimborso dei servizi di assistenza.
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