ConvenzioneParte III

Art. 22

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore dal 31 mar 1996
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualora una controversia sorga tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte può significare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio (i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso: a) Presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia; b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'annesso IV. 3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potrà essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-22

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