Convenzione›Parte III
Art. 26
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 31 mar 1996
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all' che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato o Organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-26