Convenzione›Parte I
Art. 8
PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE
In vigore dal 31 mar 1996
PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano nè i diritti nè gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformità al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprietà intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-8