ConvenzioneParte I

Art. 8

PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE

In vigore dal 31 mar 1996
PROTEZIONE DELL'INFORMAZIONE Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano nè i diritti nè gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformità al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprietà intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-8

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