Art. 12 · ATTIVITÀ COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO
ConvenzioneParte II

Art. 12

12 / 28

ATTIVITÀ COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO

In vigore dal 31 mar 1996
ATTIVITÀ COMUNI DI RICERCA-SVILUPPO Nel quadro della cooperazione generale prevista all' della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attività particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell'acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-12