Trattato

Art. 20

In vigore dal 23 feb 1996
Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-20

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