Trattato

Art. 25

In vigore dal 23 feb 1996
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza. Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-25

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