Trattato

Art. 24

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti stipuleranno, ogni volta che sarà necessario, singoli accordi allo scopo di attuare le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo