Trattato

Art. 21

In vigore dal 23 feb 1996
La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei popoli dei due Paesi e sul loro inestimabile contributo alla civiltà europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi popoli della ricchezza dell'eredità musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte e della letteratura moderna nonché della cinematografia; della vita culturale quotidiana delle provincie, delle città e delle varie comunità etniche di ciascuno dei due Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformità all'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991, fornirà il massimo sostegno allo sviluppo delle attività dei centri culturali, e adotterà misure per facilitare l'accesso allo studio della lingua e della cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche per mezzo di scambi di borsisti e studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonché tra le associazioni operanti in tali settori. La Repubblica Italiana e la Federazione Russa si impegnano a rendere possibile l'insegnamento della lingua dell'altra Parte nelle scuole e nelle istituzioni universitarie. A tal fine metteranno a disposizione e l'aggiornamento dei docenti, nonché sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.
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