Trattato

Art. 22

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo