Trattato
Art. 22
In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte.
Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.
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