Trattato
Art. 23
In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale.
Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi.
Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonché l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-23