Trattato

Art. 17

In vigore dal 23 feb 1996
Ciascuna delle Parti renderà più agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocità, il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati. Ciascuna delle Parti garantirà le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti si impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-17

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