Trattato

Art. 12

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale. Esse continueranno altresì a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilità per elevare il livello di cooperazione in questo settore. Ciascuna delle Parti creerà, anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche più proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attività degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sarà esaminata tra le due Parti la possibilità di rafforzare gli accordi già esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti. Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attività economica, nonché quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia. Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parità di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di società miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresì la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie. Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonché il loro adempimento.
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