Trattato

Art. 8

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi per l'effettuazione di visite anche ad alto livello e promuoveranno lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-8

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