Trattato
Art. 10
In vigore dal 23 feb 1996
La Repubblica italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre.
Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.
Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le cittaà, le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-10