Trattato

Art. 13

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la presidenza per la Parte russa di un Membro di Governo all'uopo designato, e per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunirà almeno una volta l'anno. Sotto l'egida del Consiglio lavorerà un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio può altresì istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potrà utilizzare a tal fine anche strutture già esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-13

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