Trattato

Art. 7

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico. Incontri al più alto livello verranno organizzati almeno una volta l'anno nonché ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario. I Ministri degli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. I Ministri della Difesa avranno incontri periodici. Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Qualora se ne riavvisasse la necessità, verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo