Trattato

Art. 6

In vigore dal 23 feb 1996
Le Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di minacciare la pace o la sicurezza internazionale, si informeranno ed entreranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie ad alleggerire le tensioni e a superare tali situazioni. Se una delle Parti riterrà che stia emergendo una situazione che potrebbe ledere gli interessi della sua sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si svolgano immediatamente consultazioni bilaterali.
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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-6

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