Art. 2
In vigore dal 23 feb 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' del trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-rd-2