Trattato
Art. 20
20 / 27In vigore dal 23 feb 1996
Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-08;69#art-t-20