Accordo
Art. 14
EMENDAMENTO DELL'ACCORDO
In vigore dal 17 nov 1995
EMENDAMENTO DELL'ACCORDO
1. Il presente Accordo può essere emendato secondo la procedura specificata nel presente articolo, salvo quanto disposto in base agli .
2. A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
3. Se è adottato alla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sarà comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Ogni emendamento proposto in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi successivi alla data della sua comunicazione, a condizione che durante tale periodo di dodici mesi nessuna obiezione alla proposta di emendamento di detta Parte agli Annessi I e II sia stata notificata al Segretario Generale delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
5. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento sarà considerato come non accettato e rimarrà senza qualsivoglia effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-14