Accordo

Art. 15

EMENDAMENTI AGLI ANNESSI I E II

In vigore dal 17 nov 1995
EMENDAMENTI AGLI ANNESSI I E II 1. Gli Annessi I e II al presente Accordo possono essere emendati in conformità con la procedura stabilita nel presente articolo. 2. Su richiesta di una Parte Contraente, ogni emendamento proposto da detta parte agli Annessi I e II sarà esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se l'emendamento è accettato dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, la proposta di emendamento sarà comunicata per accettazione dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti contraenti direttamente interessate. Ai fini del presente articolo, una Parte Contraente sarà considerata come direttamente interessata se, in caso di inclusione di una nuova linea, di un terminale importante, di un punto di attraversamento della frontiera, di un punto di scartamento, o di un porto o collegamento via traghetto, o in caso di modifica di tali installazioni, il suo territorio è attraversato da tale linea o è direttamente collegato al terminal importante, oppure se il terminal importante, il punto di attraversamento della frontiera, il punto di scartamento o il punto terminale del porto o del collegamento via traghetto sono situati sul suo territorio. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformità con le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sarà considerata accettata se, entro sei mesi a decorrere dalla data della sua comunicazione da parte del Depositario, nessuna delle Parti contraenti direttamente interessata ha notificato un'obiezione dell'emendamento proposto, al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 5. Ogni emendamento in tal modo accettato sarà comunicato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Depositario. 6. Qualora sia stata notificata, in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, un'obiezione all'emendamento proposto, l'emendamento sarà considerato come non accettato e non avrà qualsivoglia effetto. 7. Il depositario sarà rapidamente informato dal Segretariato della Commissione economica per l'Europa riguardo alle Parti contraenti che sono direttamente interessate da una proposta di emendamento.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-15

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