Accordo

Art. 18

DENUNCIA

In vigore dal 17 nov 1995
DENUNCIA 1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto detta notifica.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-18

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