Accordo
Art. 17
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In vigore dal 17 nov 1995
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le disposizioni del presente Accordo non possono prevalere su quelle che alcuni Stati possono ritenere di dover applicare tra di loro in attuazione di taluni trattati multilaterali, come il Trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunità Economica Europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-17