Accordo
Art. 16
PROCEDURA DI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI III E IV
In vigore dal 17 nov 1995
PROCEDURA DI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI III E IV
1. Gli annessi III e IV del presente Accordo potranno essere emendati in conformità con la procedura definita nel presente articolo.
2. A richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento agli Annessi III e IV proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.
3. Se è adottato a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sarà comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore allo scadere di sei mesi dalla data della sua comunicazione salvo se un quinto delle Parti contraenti hanno notificato la loro obiezione all'emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Altrimenti, l'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della data della sua entrata in vigore, avranno notificato al Segretario generale il loro rifiuto di accettare la proposta di emendamento.
5. Ogni emendamento accettato sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione.
6. Se un'obiezione alla proposta di emendamento è stata comunicata in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, si riterrà che l'emendamento non è stato accettato ad esso non avrà qualsivoglia effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-16