Accordo
Art. 11
LIMITI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
In vigore dal 17 nov 1995
LIMITI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
1. Nessuna norma del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate ad esigenze contingenti, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
2. Queste misure, che devono essere provvisorie, saranno immediatamente notificate al Depositario, specificando la loro natura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-11