Accordo
Art. 9
ADESIONE
In vigore dal 17 nov 1995
ADESIONE
1. Il presente Accordo sarà aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 dell' a decorrere dal 1 aprile 1991.
2. L'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-9