Accordo
Art. 8
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
In vigore dal 17 nov 1995
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in conformità con il paragrafo 2 dell'.
2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-8