Accordo
Art. 4
SCOPI OPERATIVI
In vigore dal 17 nov 1995
SCOPI OPERATIVI
Al fine di agevolare i servizi di trasporto internazionale combinato sulla rete di trasporto internazionale combinato, le Parti contraenti adotteranno adeguati provvedimenti al fine di poter applicare i parametri di prestazione e le norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato ed alle installazioni connesse di cui all'Annesso IV al presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-4