Accordo
Art. 2
DESIGNAZIONE DELLA RETE
In vigore dal 17 nov 1995
DESIGNAZIONE DELLA RETE
Le Parti contraenti adottano le disposizioni del presente Accordo come Piano internazionale coordinato per lo sviluppo ed il funzionamento di una rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato e d'installazioni connesse, in appresso designata come "rete di trasporto internazionale combinato", che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali. La rete di trasporto internazionale combinato è costituita dalle linee ferroviarie riportate all'Annesso I al presente Accordo nonché dai terminal per il trasporto combinato, dai punti di attraversamento delle frontiere, dai punti di scartamento e da porti e collegamenti via traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato e che figurano all'Annesso II al presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-2