Accordo
Art. 1
DEFINIZIONI
In vigore dal 17 nov 1995
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE GRANDI LINEE DI TRASPORTO
INTERNAZIONALE COMBINATO ED INSTALLAZIONI CONNESSE (AGTC)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di agevolare il trasporto internazionale delle merci, CONSAPEVOLI del previsto incremento del trasporto internazionale delle merci in conseguenza dello sviluppo crescente del commercio internazionale,
CONSAPEVOLI delle pregiudizievoli condizioni che ne potrebbero derivare per l'ambiente,
SOTTOLINEANDO l'importante ruolo del trasporto combinato per alleggerire l'onere gravante sulle rete viaria europea ed in particolare sul traffico transalpino, e limitare i danni all'ambiente,
CONVINTE che, al fine di rendere il trasporto internazionale combinato in Europa più efficiente e gradevole per gli utenti, sia essenziale istituire un quadro giuridico che stabilisca un piano coordinato per lo sviluppo dei servizi di trasporto combinato e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento in base a parametri e norme di prestazione stabilite di comune accordo a livello internazionale,
HANNO DECISO quanto segue:
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
(a) L'espressione "trasporto combinato" significa il trasporto di merci in un'unica unità di trasporto che si avvale di più di una modalità di trasporto;
(b) l'espressione "rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato" significa tutte le linee ferroviarie con- siderate importanti per il trasporto internazionale combinato qualora:
(i) siano correntemente utilizzate per il trasporto internazionale combinato regolare (i.e. casse amovibili, contenitori, semi-rimorchi);
(ii) rappresentino importanti linee di affluenza per il trasporto internazionale combinato;
(iii) si preveda che divengano prossimamente grandi linee di trasporto combinato (come definito ad (i) e (ii);
(c) Il termine "installazioni connesse" significa i terminali di trasporto combinato, i punti di attraversamento delle frontiere, le stazioni in cui si effettuano gli scambi di gruppi di vagoni, i punti di scartamento e i porti o collegamenti via navi-traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-1