Accordo
Art. 19
CESSAZIONE
In vigore dal 17 nov 1995
CESSAZIONE
Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduce e meno di otto per un qualsiasi periodo di dodici mesi di fila, il presente Accordo cesserà di avere effetto dodici mesi dopo la data alla quale l'ottavo Stato avrà cessato di essere Parte contraente di detto Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;478#art-a-19