Accordo
Art. 19
Competenza del comitato esecutivo
In vigore dal 26 lug 1995
Competenza del comitato esecutivo
1) Il Comitato esecutivo è responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali.
2) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote a norma dell':
b) sospensione del diritto di voto di un Membro, a norma dell';
c) decisione arbitrale delle controversie a norma dell';
d) fissazione delle condizioni d'adesione a norma dell';
e) decisione in merito all'esclusione di un Membro dell'Organizzazione a norma dell';
f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell';
g) raccomandazione di un emendamento ai Membri a norma dell'.
3) Il Consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato esecutivo.
4) Il Comitato esecutivo istituisce un Comitato delle finanze che è incaricato, conformemente alle disposizioni dell', di sorvegliare la stesura del bilancio preventivo amministrativo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e di esercitare ogni altra funzione che gli sia stata conferita dal Comitato esecutivo, compresa la vigilanza sugli utili e le spese. Il Comitato delle finanze fa rapporto sui suoi lavori al Comitato esecutivo.
5) Oltre al Comitato delle finanze, il Comitato esecutivo può stabilire ogni altro comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
Storico versioni
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