Accordo
Art. 21
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 26 lug 1995
Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come è indicato all'. Potranno inoltre essere utilizzati i proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e la vendita di informazioni e di studi derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli .
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-21