Accordo
Art. 27
Informazioni
In vigore dal 26 lug 1995
Informazioni
1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione ed il consumo di caffè nel mondo;
b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffè.
2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffè, le informazioni che esso giudica necessarie per la sua propria attività, in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffè. I Membri trasmettono in forma il più possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi tale da consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano misto.
4) Se un Membro non fornisce o abbia difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, quest'ultimo può esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il Consiglio può adottare le misure necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-27