Accordo
Art. 29
Studi e ricerche
In vigore dal 26 lug 1995
Studi e ricerche
1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffe, la possibilità di incrementare il consumo del caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
2) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del precedente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche, accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, stabilito dal Direttore esecutivo.
3) Il Consiglio può approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da effettuare congiuntamente o in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni. In questo caso, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliato delle risorse necessarie che l'Organizzazione, o il socio o i soci che partecipano al progetto, dovrebbe fornire.
4) Gli studi e le ricerche che l'Organizzazione svolge in applicazione delle disposizioni del presente Articolo sono finanziate per mezzo di risorse che figurano nel bilancio amministrativo, predisposto secondo le disposizioni del paragrafo 1) dell', e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e se del caso, da esperti consulenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-29