Accordo

Art. 33

Miscele e succedanei

In vigore dal 26 lug 1995
Miscele e succedanei 1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffè ai fini della loro vendita in commercio sotto la denominazione di caffè. I membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto la denominazione di caffè, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffè verde come materia prima di base. 2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Articolo. 3) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente Articolo.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-33

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