Accordo

Art. 34

Consultazioni e collaborazione con il settore privato

In vigore dal 26 lug 1995
Consultazioni e collaborazione con il settore privato 1) L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffè e con esperti in materia di caffè. 2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nell'ambito del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatoria. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi del settore caffeario.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-34

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