Accordo

Art. 39

Ratifica, accettazione o approvazione

In vigore dal 26 lug 1995
Ratifica, accettazione o approvazione 1) Il presente Accordo è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Fatti salvi i casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 26 settembre 1994. Il Consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-39

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