Accordo

Art. 43

Applicazioni a territori designati

In vigore dal 26 lug 1995
Applicazioni a territori designati 1) Ogni governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima. 2) Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall', o intenda autorizzare tale o a tal altro dei territori di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell', può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso. 3) Ogni Parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1) del presente articolo può in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non è più applicabile ad un determinato territorio da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio a decorrere dalla data della notifica. 4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato può entro 90 giorni del suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una Parte contraente dell'Accordo. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine prescritto per effettuare tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-43

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