Accordo
Art. 45
Esclusione
In vigore dal 26 lug 1995
Esclusione
Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può, a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del Caffè e, qualora sia Parte contraente, di essere Parte dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-45