Accordo

Art. 24

Responsabilità finanziarie

In vigore dal 26 lug 1995
Responsabilità finanziarie 1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3) dell', non è abilitata a stipulare qualunque obbligo che non rientri nella sfera di applicazione del presente Accordo e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare, essa non è qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l'Organizzazione inserirà nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portare alla conoscenza delle altre parti interessate; tuttavia se queste condizioni non vengono inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità nè si riterrà che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti. 2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote espressamente previsti nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo