Accordo

Art. 16

Cooperazione con altre organizzazioni

In vigore dal 26 lug 1995
Cooperazione con altre organizzazioni 1) Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza pienamente i meccanismi del Fondo comune dei prodotti di base. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne l'attuazione di ogni progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo di garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro può assumere responsabilità, per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese in prestito o a prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti. 2) Quando ciò è possibile, l'Organizzazione può raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri e le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni su progetti e programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso e con l'accordo delle parti in causa, l'Organizzazione può porre queste informazioni a disposizione di tali altre organizzazioni e dei Membri.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-16

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