Accordo

Art. 12

Sessioni del Consiglio

In vigore dal 26 lug 1995
Sessioni del Consiglio 1) Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o più Membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso esse sono annunciate con un preavviso di almeno 10 giorni. 2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita dei due terzi. Se un Membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio ed il Consiglio concede il suo accordo, le spese supplementari che ne risulteranno, eccedenti quelle stabilite per le sessioni che si svolgono in sede, saranno a carico di detto Membro. 3) Il Consiglio può invitare ogni paese non Membro o ogni organizzazione di cui all' ad assistere a qualunque sua sessione in qualità di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una notifica scritta a tal fine. Tale notifica può contenere, se del caso, una richiesta di autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio. 4) Il quorum richiesto per ogni riunione del Consiglio è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla maggioranza dei Membri importatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti dei Membri importatori. Se non si raggiunge il quorum all'inizio di una riunione del Consiglio o di una riunione plenaria, il Presidente può decidere di ritardare l'apertura della seduta o della riunione plenaria di almeno tre ore. Se, all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta o della riunione plenaria. Se, alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non è ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per aprire o riprendere la seduta o la riunione plenaria sarà costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori in possesso di almeno della metà del totale dei voti dei Membri esportatori, e dalla metà al massimo dei Membri importatori che detengono almeno la metà del totale dei voti dei Membri importatori. I Membri rappresentati per procura in virtù del paragrafo 2) dell' sono considerati presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo