Accordo
Art. 8
Privilegi ed immunità
In vigore dal 26 lug 1995
Privilegi ed immunità
1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili nonché di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato Governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2) del presente Articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso può estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'Organizzazione può concludere con uno o più altri Membri, degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I governi dei paesi Membri, diversi dal Governo ospite, concedono all'Organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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