Accordo

Art. 13

Voti

In vigore dal 26 lug 1995
Voti 1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come è indicato nei paragrafi qui appresso. 2) Ciascun Membro dispone come cifra di base, di cinque voti. 3) Il resto dei voti dei Membri esportatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffè verso ogni destinazione durante i precedenti quattro anni civili. 4) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni rispettive di caffè nei quattro anni civili precedenti. 5) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente Articolo e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 6) del presente Articolo. 6) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione oppure quando il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato ai sensi dell' o dell', il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti in conformità con le disposizioni del presente Articolo. 7) Nessun Membro può disporre di più di 400 voti. 8) Non sono ammesse le frazioni di voto.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-13

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