Accordo
Art. 14
Procedura di votazione del Consiglio
In vigore dal 26 lug 1995
Procedura di votazione del Consiglio
1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia, può disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del Consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-14