Accordo

Art. 15

Decisioni del Consiglio

In vigore dal 26 lug 1995
Decisioni del Consiglio 1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti, salvo diversamente disposto dal presente Accordo. 2) La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi: a) Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore; b) se, al secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio così decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore; c) se nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi dei, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta è considerata adottata; d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa è considerata respinta. 3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione del presente Accordo.
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