Art. 19 · Competenza del comitato esecutivo
Accordo

Art. 19

19 / 50

Competenza del comitato esecutivo

In vigore dal 26 lug 1995
Competenza del comitato esecutivo 1) Il Comitato esecutivo è responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali. 2) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti: a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote a norma dell': b) sospensione del diritto di voto di un Membro, a norma dell'; c) decisione arbitrale delle controversie a norma dell'; d) fissazione delle condizioni d'adesione a norma dell'; e) decisione in merito all'esclusione di un Membro dell'Organizzazione a norma dell'; f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'; g) raccomandazione di un emendamento ai Membri a norma dell'. 3) Il Consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato esecutivo. 4) Il Comitato esecutivo istituisce un Comitato delle finanze che è incaricato, conformemente alle disposizioni dell', di sorvegliare la stesura del bilancio preventivo amministrativo che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e di esercitare ogni altra funzione che gli sia stata conferita dal Comitato esecutivo, compresa la vigilanza sugli utili e le spese. Il Comitato delle finanze fa rapporto sui suoi lavori al Comitato esecutivo. 5) Oltre al Comitato delle finanze, il Comitato esecutivo può stabilire ogni altro comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306#art-a-19