Convenzione

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 29 apr 1995
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale 15 Stati hanno espresso il loro consenso ad esserne parte. 2. Per uno Stato che esprime il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni di entrata in vigore siano state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data in cui tale consenso è stato espresso.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129#art-c-29

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